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26 visitatori onlineRiforma del condominio, certificazione energetica, scarico dei fumi... Tutte le novità del 2012 |
Venerdì 28 Dicembre 2012 23:33 |
La riqualificazione del patrimonio edilizio è stata al centro di importanti novità, soprattutto negli ultimi mesi del 2012. La riforma più importante è quella del condominio, licenziata l’11 dicembre 2012 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre scorso, mentre un’altra novità rilevante riguarda la certificazione energetica degli edifici esistenti (necessaria in caso di compravendita).
Riforma del condominio L’approvazione della riforma arriva al termine di un lungo percorso di discussione, durato ben undici anni: l’entrata in vigore della riforma è fissata al 17 giugno 2013, a sei mesi dalla pubblicazione, e andrà a modificare diversi articoli (dal 1118 al 1139) e altre disposizioni di attuazione del Codice civile (dall’articolo 61 al 71). Tra le principali novità la possibilità per il condomino di staccarsi dall’impianto di riscaldamento o condizionamento centralizzato, se questo non comporta aggravi sugli altri utenti. Anche gli impianti di energia da fonti rinnovabili rientrano nelle novità della riforma: la legge sancisce infatti la possibilità di installare impianti rinnovabili ad uso esclusivo su tetti o lastrici comuni, con attività di solo controllo (e non di autorizzazione) dell’assemblea condominiale. La nuova legge consentirà, con la maggioranza dei presenti all'assemblea e la metà del valore dell'edificio, di decidere sulle innovazioni aventi ad oggetto, tra le altre cose, “le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici (…), nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune”. Inoltre, è significativo il fatto che sia “consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato”. In questi casi, l'assemblea condominiale può prescrivere “adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti(…), provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto”. L'assemblea può anche “subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”. Anche la figura dell’amministratore condominiale è regolata da nuove specifiche: deve possedere i requisiti di onorabilità (nessuna condanna contro PA, fede pubblica e patrimonio), diplomato, aver frequentato un corso di formazione e non aver subito protesti cambiari.
Linee guida nazionali per la certificazione energetica Il DM 22 novembre 2012 ha apportato alcune modifiche al DM 26 giugno 2009. Le principali novità: - divieto di autocertificazione in classe G per gli edifici esistenti (con superficie fino a 1000 m2 ); - esclusione di indicazione della classe energetica per la compravendita di ruderi, immobili venduti nello stato di scheletro strutturale e altri edifici che non devono garantire comfort abitativo; - obbligo (per responsabili di impianti e amministratori) di fornire tutte le informazioni relative alla certificazione energetica dell’edificio (compreso il libretto di impianto, o di centrale, per la climatizzazione) ai condomini, o ai certificatori da loro scelti.
Stop agli scarichi in facciata Tra le norme inserite nel Decreto Crescita bis vi è anche l’obbligo di portare sul tetto dell’edificio i fumi di scarico degli impianti termici: la norma permette un’unica eccezione nel caso di installazione di caldaie a gas a condensazione con prestazioni energetiche conformi ad almeno una delle seguenti norme tecniche (UNI EN 297 - UNI EN 483 - UNI EN 15502). In questo caso caso il posizionamento degli scarichi deve seguire la norma UNI 7129, che regola il posizionamento in base a finestre, aperture di ventilazione e balconi.
Fonte: http://www.expoclima.net
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