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8 visitatori onlineIncentivi. Firmato il decreto sulle rinnovabili termiche: ecco i punti principali |
Mercoledì 14 Novembre 2012 15:37 |
Vede finalmente la luce il tanto atteso decreto sugli incentivi per le fonti rinnovabili termiche e per piccoli interventi di efficienza energetica in edilizia.
![]() L’annuncio della firma è stato dato l'8 novembre dai ministri Clini e Passera nell’ambito degli “Stati generali della Green Economy” in corso a Rimini, all’interno della manifestazione fieristica “Ecomondo”. E nel sito del Ministero dello sviluppo è stato prontamente pubblicato lo schema di decreto ministeriale, che attende ora l’esame della Conferenza Unificata, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della conseguente entrata in vigore.
Budget Il nuovo “Conto energia termico” ha a disposizione un budget di spesa annua cumulata pari complessivamente a 900 milioni di euro. Di questi, 700 sono riservati ai privati e 200 alle pubbliche amministrazioni. Le richieste di accesso all’incentivo sono accettate dal GSE fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento delle relative soglie di spesa annua (700/200 milioni di euro). Attenzione: le nuove misure di incentivazione saranno aggiornate una prima volta, decorsi 2 anni dall’entrata in vigore del decreto, e successivamente ogni 3 anni.
Beneficiari e interventi ammessi Gli incentivi vengono corrisposti in rate annuali costanti (per 2 oppure 5 anni, a seconda dell’intervento) e potranno coprire fino al 40% del costo dell’investimento. Le tipologie di intervento riservate alle amministrazioni pubbliche sono: • isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione; • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da SSE a SSO, fissi o mobili, non trasportabili; Ecco invece la lista degli interventi a cui sono ammessi sia le amministrazioni pubbliche che i soggetti privati: • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW; • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 500 kW; • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; • installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 m²; • installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda superiore a 50 m² e inferiore o uguale a 700 m²; • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW; • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 500 kW. Sottolineiamo che, analogamente a quanto accade con le rinnovabili elettriche, potranno accedere agli incentivi gli impianti a fonti rinnovabili termiche che soddisfano gli obblighi di integrazione delle stesse nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni rilevanti, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei suddetti obblighi. E’ previsto inoltre che le amministrazioni pubbliche possano “avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite un fornitore di servizi energetici.” A tal fine, il GSE entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto dovrà predisporre sul proprio portale un elenco di fornitori di servizi energetici interessati a realizzare e finanziare gli interventi per le amministrazioni pubbliche. L’iscrizione all’elenco è volontaria e aperta a tutti.
Spese ammissibili L’articolo 5 dello schema di decreto (di cui consigliamo una attenta lettura) elenca tutte le spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo. Va sottolineato che rientrano tra le spese ammissibili anche le prestazioni professionali per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica, che vanno allegati alla richiesta di incentivo relativa a determinate tipologie di interventi.
Procedure di accesso Per accedere all’incentivo il soggetto responsabile deve presentare una “scheda-domanda” al GSE entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori. Insieme alla domanda vanno fornite ulteriori documentazioni e informazioni, come l’attestato di certificazione energetica quando richiesto, le schede tecniche delle apparecchiature e dei componenti ecc. Un esempio economico Il ministero dello sviluppo (vedi Riferimenti) ha pubblicato tre brevi esempi economici riferiti a un ipotetico appartamento monofamiliare di 90 m² in zona climatica D: • Pompa di calore elettrica, 24 kWt: 2.772 euro di incentivo in due anni a fronte di una spesa di 6.500 euro • Stufa a pellet, 22 kWt: 1.392 euro di incentivo in due anni a fronte di una spesa di 4.000 euro • Solare termico, 4 m²: 1.360 euro di incentivo in due anni a fronte di una spesa di 3.600 euro
Requisiti tecnici degli interventi e degli impianti Elenchiamo infine gli importanti allegati allo schema di decreto, che contengono i requisiti di ammissibilità richiesti: • Allegato I – Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di incremento di efficienza energetica; • Allegato II - Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed incremento dell’efficienza energetica; • Allegato III – Determinazione dell’incentivo per le diagnosi energetiche preliminari e certificazioni energetiche.
Riferimenti
Fonte: http://www.nextville.it |